lunedì 30 giugno 2008

Progetto glossario riparte

Il progetto glossario è tornato alla ribalta.

Negli ultimi appelli, gli studenti che non hanno raggiunto il punteggio minimo previsto per la prova di lingua inglese hanno accettato di lavorare sul glossario del testo adottato International Legal English.
Rispettivamente saranno
Angelo Lucarella
Ornella Arnese
Francesco Semeraro
Sara Marra

Abbiamo cambiato alcuni parametri di lavoro, tuttavia lo scopo del progetto rimane quello di contribuire a facilitare lo studio del libro di testo adottato.

Piuttosto che cercare le voci nelle unit, lavoro portato a termine solo da alcuni studenti, per il momento ci concentriamo sul glossario del testo stesso, rispettivamente lavoreremo sulle pp 307-314.

Sarà un lavoro di traduzione ma anche di comparazione, associando quindi il singolo termine alla definizione fornita dall'autore del glossario, senza, tuttavia, tralasciare l'aspetto comparatistico.
In questo modo avremmo una traduzione del termine e laddove è necessario aggiungeremo un ulteriore integrazione in lingua italiana per comprendere meglio l'utilizzo del termine nel sistema della common law e della civil law


MODALITA’ DI ESPLETAMENTO
Le voci devono essere riportate nello stesso ordine in cui compaiono nel glossario del testo.
Il termine deve essere tradotto in italiano giuridico, individuando la traduzione migliore, tenendo presente il significato attribuito in inglese nel testo stesso.

Es consideration: s. corrispettivo, controprestazione (non andrò a tradurre con premura, sollecitudine o stima ma dovrò necessariamente individuare la traduzione che meglio rende il significato del termine nel contesto legale). Inoltre, in questo caso potrò aggiungere una nota:
Nella common law la consideration è un elemento fondamentale del contratto e costituisce il fondamento della vincolatività della promessa a differenza invece della civil law dove il corrispettivo non costituisce elemento essenziale del contratto.

"Il "common law" non identifica l'accettazione con la manifestazione della volontà di accettare ma con la consideration necessaria per rendere azionabile una promessa non formale. L'accettazione consiste cioè nel "quid" richiesto dal promittente in cambio della sua promessa. Se il proponente richiede una promessa in cambio della sua , l'unico modo possibile per accettarla è una repromissione; se il promittente richiede il compimento di una prestazione il contract non si forma finché la prestazione non è stata completamente eseguita in consideration della promessa. Ne consegue che il termine "acceptance" non è qui sinonimo di consenso ma coincide con la contropartita richiesta dal promittente in consideration della sua promessa. [fonti: http://www.jus.unitn.it/cardozo/review/Contract/Peiranis-1995/peyr3.html]

domenica 15 giugno 2008